I. Nome e sede
Art. 1
Con il nome “Associazione CULTURA”, l’associazione mantello delle organizzazioni svizzere delle imprese e istituzioni culturali (di seguito “CULTURA”), è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. CC con sede a Berna.
II. Scopo e compiti
Art. 2
CULTURA è l’associazione mantello delle organizzazioni svizzere delle imprese e istituzioni culturali. Suo scopo è la promozione e la tutela degli interessi dei suoi soci. La sua attività è senza scopi di lucro. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di iscrivere CULTURA come associazione nel registro di commercio.
Art. 3
Compiti dell’associazione
a) CULTURA è l’associazione mantello delle organizzazioni delle imprese e istituzioni culturali di tutta la Svizzera.
b) CULTURA rappresenta i loro interessi nei confronti delle autorità federali, cantonali e comunali nonché nei confronti di partner commerciali e dell’opinione pubblica. Essa opera in qualità di interlocutrice e collaboratrice delle autorità competenti in materia di leggi, ordinanze e attuazione delle relative disposizioni.
c) CULTURA si occupa, in proiezione futura, di questioni di fondo inerenti la politica istituzionale nonché il quadro legale, economico ed etico delle imprese e istituzioni culturali svizzere, impegnandosi a favore degli interscambi culturali all’interno del paese e con l’estero. CULTURA intende propiziare condizioni quadro idonee alle creazioni e manifestazioni culturali.
d) CULTURA allaccia e cura relazioni e alleanze con altre associazioni e organizzazioni in Svizzera e all’estero con le quali esiste una comunanza o un’affinità di interessi. Segnatamente, essa osserva e valuta gli sviluppi sul piano delle normative e delle pratiche nello spazio europeo.
e) CULTURA si occupa dell’informazione e delle relazioni pubbliche allo scopo di salvaguardare e promuovere la reputazione delle organizzazioni culturali e dei loro servizi.
f) CULTURA gestisce processi o procedure inerenti a questioni di fondamentale importanza per i suoi soci.
g) Nell’attività di CULTURA rientrano tutti gli affari inerenti agli interessi comuni dei suoi soci. Gli interessi specifici che riguardano singoli soci devono essere separati dall’attività dell’associazione.
III. Affiliazione
Art. 4
Possono diventare soci di CULTURA le associazioni, le autorità nonché le persone fisiche e giuridiche svizzere che intendono appoggiare il raggiungimento dei suoi scopi e dei suoi obiettivi. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di decidere in merito alla loro affiliazione, riservandosi di rifiutarla senza indicarne i motivi.
CULTURA risponde per i propri impegni solo con il suo patrimonio.
Art. 5
Le persone giuridiche valgono come soci unici ed esercitano il diritto di voto mediante un rappresentante autorizzato.
Le decisioni dell’associazione sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti, per le delibere fa stato il secondo voto del presidente mentre per le elezioni si ricorre al sorteggio.
In caso di cambiamenti degli statuti, scioglimento dell’associazione o fusioni con altre organizzazioni è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti.
Art. 6
L’uscita dall’associazione è possibile alla fine di un anno di esercizio, che va dal 1° luglio al 30 giugno dei rispettivi anni. Le dimissioni devono essere presentate entro il 31 dicembre. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di escludere soci che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di CULTURA o svolgono attività dannose per la sua reputazione.
IV. Organizzazione
Art. 7
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Revisore
d) la Direzione
Art. 8
L’Assemblea dei soci è formata dai soci che effettivamente vi partecipano e deve tenersi almeno una volta per ciascun anno di esercizio. Le convocazioni devono essere inviate al più tardi 20 giorni prima dell’Assemblea.
Ciascun socio ha diritto a un voto.
L’Assemblea è diretta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio di amministrazione.
All’Assemblea dei soci competono:
a) l’elezione, con un mandato di tre anni di esercizio, del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione nonché del revisore;
b) l’approvazione del rapporto annuale e dei conti;
c) lo scarico del Consiglio di amministrazione;
d) l’approvazione del preventivo;
e) la fissazione delle quote sociali;
f) le modifiche statutarie;
g) le delibere relative a proposte del Consiglio di amministrazione e/o di soci;
h) le delibere in merito a spese non previste dal bilancio ordinario;
i) ricorsi contro decisioni del Consiglio di amministrazione, purché presentati entro 20 giorni a far tempo dalla loro comunicazione.
Art. 9
Il Consiglio di amministrazione è formato da presidente, due vicepresidenti e almeno due altri membri. Esso si autocostituisce. Il Consiglio di amministrazione è responsabile di tutte le questioni non delegate all’Assemblea dei soci o ad altri organi dell’associazione per disposizione statutaria e per delibera.
Gli affari correnti e la tenuta dei conti sono curati dal direttore dell’associazione nominato dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può disporre la conduzione di tali attività sulla base di un regolamento organizzativo, designando altresì le persone incaricate di rappresentare l’associazione e le rispettive modalità di firma.
Art. 10
I conti vengono controllati dal revisore, che allestisce un rapporto scritto per ciascun anno di esercizio per l’Assemblea ordinaria dei soci.
V. Aspetti finanziari
Art. 11
Le entrate sono formate:
a) dalle quote sociali, il cui ammontare viene stabilito annualmente dall’Assemblea dei soci;
b) da compensi per servizi forniti;
c) da donazioni di qualsiasi tipo.
VI. Comunicazioni
Art. 12
Le comunicazioni ai soci devono avvenire in forma scritta (per posta, corriere, fax o e-mail).
I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea costitutiva del 29 agosto 2012 e sono entrati in vigore con effetto immediato.
Zurigo, 29.08. 2012
Il Presidente:
Felix Gutzwiller